Il cabotaggio stradale è una pratica regolamentata che riguarda il trasporto di merci tra due località italiane effettuato da imprese di trasporto con sede in un altro Stato. Questa attività è consentita solo a determinate condizioni e deve avvenire nel rispetto delle normative europee e nazionali, che ne disciplinano tempi, modalità operative e limiti per garantire una concorrenza leale.

In Italia, solo le imprese di trasporto iscritte all’albo nazionale possono effettuare trasporti interni continuativi. Tuttavia, la normativa sul cabotaggio consente anche alle Aziende estere di operare sul suolo italiano temporaneamente e in modo limitato, garantendo così l’equilibrio del mercato del trasporto merci.

Secondo Eurostat, l’Italia registra circa 2,7 miliardi di tonnellate-chilometro di cabotaggio stradale all’anno, pari al 5,5% del totale europeo, sottolineando così il ruolo strategico del Paese nel sistema di trasporto europeo.

L’attività di cabotaggio in Italia è riservata esclusivamente alle imprese stabilite in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Tra i paesi UE abilitati figurano: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Mentre tra quelli SEE rientrano Norvegia e Islanda.

Il quadro normativo è definito dal Regolamento (CE) n. 1072/2009 e dal Codice dei Trasporti italiano (artt. L 3421-3 a L 3421-10). Il cabotaggio deve rispettare due condizioni: avvenire dopo un trasporto internazionale e utilizzare lo stesso veicolo o unità motrice impiegata nel viaggio iniziale.

In termini pratici, un’impresa estera può svolgere fino a tre operazioni di cabotaggio in Italia nei sette giorni successivi allo scarico della merce trasportata dall’estero. Se invece il veicolo entra vuoto nel nostro Paese, può effettuare una sola operazione entro tre giorni dall’ingresso e comunque entro sette giorni dallo scarico relativo al viaggio internazionale.

A supporto del rispetto delle normative, dal 2020 è stato introdotto l’obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (V2). Questo strumento tecnologico consente il monitoraggio remoto dei passaggi di frontiera da parte delle autorità, facilitando l’individuazione delle irregolarità e migliorando i controlli sul cabotaggio.

Chi non rispetta le disposizioni vigenti è soggetto a sanzioni severe: si va dall’immobilizzazione del mezzo fino a una settimana, a sanzioni pecuniarie fino a 15.000 euro. Nei casi più gravi, può essere disposto il divieto di operare in Italia per un anno. Per i vettori provenienti da paesi non autorizzati, è previsto anche l’arresto fino a un anno.

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